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+ DAI – VERSI

A partire dal periodo d’imposta 2005 è possibile, per imprese e per persone fisiche, dedurre le donazioni a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni nella misura del 10% del reddito imponibile e fino a un massimo di 70.000 € l’anno.

Resta ferma la facolta’ di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Pertanto, qualora il titolare di reddito d’impresa, in applicazione della richiamata disposizione, effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l’una o l’altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni.
La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento induce a ritenere che la scelta effettuata debba rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.

I soggetti beneficiari delle deduzioni possono essere:
- Persone fisiche soggette all’IRPEF
- Enti soggetti all’IRES
Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo 73 del TUIR e, in particolare, società ed enti commerciali e non commerciali.

Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni non-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.

L’Associazione Centro Studi Tolerus è un’organizzazione di volontariato (Odv) iscritta nei registri regionali di volontariato, pertanto di diritto ONLUS.

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